Art. 6.
(Forma della richiesta).

      1. Le parti stipulanti rivolgono istanza in carta libera all'ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei due contraenti, chiedendo contestualmente

 

Pag. 8

di essere convocati per la stipulazione del patto civile di solidarietà.
      2. Nell'istanza ciascuna delle parti stipulanti, sotto la propria responsabilità e ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dichiara l'insussistenza degli impedimenti previsti dall'articolo 4 della presente legge.
      3. L'ufficiale dello stato civile convoca le parti per la stipulazione del patto civile di solidarietà entro un mese dal ricevimento della richiesta.